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17 Maggio 2024

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Caso Uss, Nordio avvia un provvedimento contro i giudici di Milano. L’ANM non ci sta

Il ministero della Giustizia, Carlo Nordio, ha avviato un procedimento disciplinare contro i giudici della Corte d’Appello di Milano, incolpandoli di “grave e inescusabile negligenza” per aver concesso nel novembre 2022 gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico al 40enne imprenditore russo Artem Uss, poi evaso.

Il ministro Nordio, come hanno riferito i giornali, addebita ai tre giudici di aver deciso i domiciliari “senza prendere in considerazione circostanze che, indicate nel parere della Procura generale di Milano, contraria ai domiciliari, avrebbero potuto portare a disporre il carcere”.

In sostanza l’accusa è di “non aver valutato” elementi dai quali emergeva “l’elevato e concreto pericolo di fuga”. Nell’ordinanza che concedeva i domiciliari i giudici concludevano che il pericolo di fuga continuava a essere concreto, ma anche che potesse essere contenuto aggiungendo agli arresti domiciliari il braccialetto elettronico. Una decisione in cui il ministro ravvisa una “grave e inescusabile negligenza”. 
Uss era stato arrestato il 17 ottobre scorso a Malpensa e aveva trascorso alcuni mesi in carcere per poi ottenere i domiciliari a Basiglio, nel Milanese, dai quali è fuggito il 22 marzo. 
Sia il Ministero, sia il Dipartimento della Giustizia statunitense avevano sollecitato il mantenimento della misura del carcere.

Nella seduta d’Aula della Camera di domani, alle ore 14, è prevista un’informativa urgente del Governo.

Intanto arriva la difesa. 

“Da quanto leggo da un informato articolo di stampa, l’addebito disciplinare muove censure al merito della decisione, contesta gli apprezzamenti dei fatti operati dal Collegio giudicante e non pare focalizzare l’attenzione sui profili di potenziale responsabilità disciplinare che, secondo la legge, sono costituiti esclusivamente dalla negligenza inescusabile”. Lo dice all’ANSA il presidente dell’Anm Santalucia a proposito dell’azione disciplinare. “Lo strumento disciplinare – aggiunge – non può tener luogo degli ordinari mezzi di impugnazione e far confusione su questo piano di netta distinzione sarebbe quanto mai dannoso”.

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