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5 Ottobre 2024

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Ddl Zan, una lezione di Claudio Martelli

“Invito tutti e, soprattutto, gli autori e i sostenitori del DDL Zan a riflettere oltre che sul 7, come ho fatto ieri, anche sull’articolo 4 che in conclusione così recita: ‘…ai fini della presente legge sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti’. 

Ebbene, queste frasi sono auto contraddittorie: opinioni e condotte non possono essere contemporaneamente ‘legittime’ però ‘idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti’. Questa contraddizione logica consegnerebbe ai giudici un’abnorme discrezionalità, quella di sentenziare in base a una norma che fa a pugni con se stessa”. È la riflessione di Claudio Martelli, già Ministro della Giustizia ed ora direttore de ‘L’Avanti’, consegnate sui social.

“Non solo, così come è scritta la norma apre la strada a perseguire non solo il compimento di atti discriminatori o violenti, ma anche ‘il concreto pericolo’ dunque l’eventualità che essi possano determinarsi a causa di opinioni peraltro considerate legittime. In conclusione – scrive – se l’art. 7 va cassato, il 4 va riscritto alla luce della Costituzione e delle leggi che escludono i reati di opinione, ma ben contemplano (art 414 cp) l’istigazione a delinquere e l’apologia di delitti”

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